Legge n. 90 del 2024: Nuove disposizioni in Materia di Rafforzamento della Cybersicurezza Nazionale e di Reati Informatici.
Il 2 luglio 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 90 del 28 giugno 2024, intitolata “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”. Questa nuova normativa è entrata in vigore il 17 luglio 2024 e porta con sé significativi cambiamenti, in particolare l’ampliamento e la modifica del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, così come delineato nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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A) Obiettivi della Legge n. 90/2024
- Incremento del Catalogo dei Reati Presupposto: introduzione di nuovi reati informatici come cyberstalking, furto di identità digitale e accesso abusivo a sistemi informatici con finalità di spionaggio industriale.
- Aumento delle Sanzioni: previsione di sanzioni più severe per gli enti che non adottano adeguati modelli di organizzazione e controllo.
- Obbligo di Conformità: rafforzamento degli obblighi per le aziende di adeguare i sistemi di sicurezza e la formazione del personale.
- Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: aggiornamento dei modelli organizzativi con misure specifiche contro i reati informatici.
- Audit e Controlli Periodici: obbligo di verifiche periodiche per garantire la conformità alle nuove disposizioni.
B) Impatti per le Aziende
- Adeguamento dei Sistemi di Sicurezza: investimenti in tecnologie avanzate come firewall, sistemi di rilevazione delle intrusioni e crittografia dei dati.
- Formazione del Personale: programmi di formazione continua su phishing, gestione delle password e protocolli di sicurezza.
- Rafforzamento delle Misure di Prevenzione: sviluppo di protocolli di sicurezza specifici e integrati nel modello organizzativo.
- Piani di Emergenza: predisposizione di procedure per rispondere rapidamente agli attacchi informatici.
C) Controlli, Compliance e Monitoraggio
- Audit e Monitoraggio Continuo: verifiche periodiche sui sistemi di sicurezza e sui protocolli adottati.
- Rapporti di Compliance: redazione di report per documentare le misure adottate e gli audit effettuati.
- Adeguamento Continuo: revisione e rafforzamento costante dei sistemi di sicurezza informatica.
L’entrata in vigore della Legge n. 90 del 28 giugno 2024 rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza informatica in Italia. Le nuove disposizioni mirano a creare un ambiente più sicuro per imprese e cittadini, riducendo i rischi legati alla criminalità informatica e promuovendo una cultura della sicurezza a tutti i livelli.
Gli enti e le imprese devono adeguarsi alle nuove normative a decorrere dal 1° luglio 2024, data di entrata in vigore ufficiale della legge.
Crollo Ponte Morandi: il patteggiamento per le società e gli enti in tema di D.lgs 231/2001
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.lgs. n. 231/2001, salvo il caso in cui il Giudice ritenga debba essere applicata la sanzione interdittiva in via definitiva, è ammessa la riduzione di cui all’art. 444 c.p.p., con diminuzione dell’importo della sanzione pecuniaria e della durata dell’interdittiva, qualora la posizione processuale sia definita o definibile con il rito alternativo del patteggiamento.
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Nuova tappa nel percorso giudiziario relativo al crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, tragedia che ha causato il decesso di 43 persone e che ha coinvolto la società ASPI S.p.A. e Spea Engineering, imputate insieme a 59 persone fisiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi a vantaggio e nell’interesse degli stessi.
Nel corso dell’udienza preliminare del 15 marzo 2022 dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Genova, Autostrade per l’Italia e la società Spea, all’epoca incaricate delle attività di manutenzione e ispezione per ASPI, hanno avanzato richiesta di patteggiamento previo consenso della Procura della Repubblica di Genova, che ha espresso parere favorevole dopo aver accertato l’adozione di un nuovo Modello 231 idoneo a prevenire la commissione dei reati e a eliminare le carenze organizzative all’origine degli illeciti contestati.
Ai fini del patteggiamento, ASPI ha messo a disposizione dell’Ufficio di Procura una somma di circa 27 milioni di euro, corrispondente al valore del progetto di retrofitting per il rifacimento delle pile 9 e 10 del ponte Morandi, oltre alla sanzione pecuniaria massima di 1.000.000 di euro; Spea provvederà al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 810.000 euro.
La vicenda giudiziaria ha evidenziato, da un lato, l’opportunità per gli enti di definire la propria posizione processuale mediante il rito alternativo del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., concordando con la Pubblica Accusa la sanzione pecuniaria e l’esclusione delle sanzioni interdittive; dall’altro, la necessità di adottare e aggiornare un Modello 231 quale strumento essenziale di prevenzione dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/2001.
SISTEMA 231: EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE
Con la sentenza n. 3287 del 15 dicembre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della prescrizione in materia di responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, chiarendo il momento a partire dal quale si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative.
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Il fulcro della questione sottoposta alla Corte riguarda l’individuazione del momento a partire dal quale, a seguito della contestazione dell’illecito, si producono gli effetti interruttivi della prescrizione delle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 231/2001.
Ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 231/2001, la richiesta di rinvio a giudizio dell’ente determina l’interruzione della prescrizione, la quale ricomincia a decorrere una volta passata in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. La Corte ha evidenziato come, nel tempo, la giurisprudenza abbia ampiamente dibattuto sulla rilevanza, ai fini dell’effetto interruttivo, del momento dell’emissione della contestazione dell’illecito ovvero della sua notificazione.
Secondo l’orientamento espresso nella sentenza in commento, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe la prescrizione per il solo fatto della sua emissione, sospendendo il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Tale impostazione si fonda sulla considerazione che, anche in materia di 231, l’interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime applicabile non può essere quello previsto per l’interruzione della prescrizione nei confronti dell’imputato persona fisica.
Ne consegue che, anche con riferimento alla responsabilità degli enti, la decorrenza degli effetti interruttivi della prescrizione coincide con la contestazione dell’illecito e non richiede la formale notificazione dell’atto processuale.
In conclusione, la sentenza in commento si pone in continuità con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e con quanto disposto dall’art. 35 del D.lgs. n. 231/2001, secondo cui le disposizioni previste per la persona fisica si applicano anche alla persona giuridica, in quanto compatibili.
2021: ESTESO L’ELENCO DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI E DISCIPLINATI DAL D.Lgs N. 231/2001.
Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, con cui è stata recepita la Direttiva UE 2019/713 in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
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Uno sguardo alla Direttiva UE 2019/713
Il legislatore europeo ha perseguito una duplice finalità: da un lato intensificare la lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (quali carte di debito e credito, pagamenti tramite trasferimento di denaro e servizi di mobile payment), dall’altro favorire lo sviluppo del mercato unico digitale, contrastando l’utilizzo illecito di tali strumenti da parte della criminalità organizzata.
Tali condotte costituiscono una minaccia rilevante per la sicurezza, in quanto possono rendere possibili ulteriori attività criminali, quali il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani.
L’attuazione della Direttiva: estensione dei reati-presupposto
In considerazione della natura immateriale dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, la Direttiva ha richiesto agli Stati membri di definire anche in ambito digitale fattispecie di reato equivalenti a quelle tradizionali (frode, furto, falsificazione), includendo altresì le condotte preparatorie all’effettivo utilizzo fraudolento.
Le principali novità introdotte dal D.lgs. 184/2021
- Riformulazione dell’art. 493-ter c.p., ora rubricato «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti».
- Introduzione dell’art. 493-quater c.p., relativo alla detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Modifica dell’art. 640-ter c.p. in materia di frode informatica, con estensione all’ipotesi di trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale.
Il trattamento sanzionatorio
Per i reati previsti, il sistema 231 contempla le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per il delitto di cui all’art. 493-ter c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p., sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Qualora il fatto integri un illecito amministrativo punito con una sanzione più grave, in relazione alla commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio o la fede pubblica, si applicano sanzioni pecuniarie fino a 800 quote.
In caso di condanna dell’ente, il giudice può altresì applicare le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
A oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 231/2001, l’estensione e l’aggiornamento continuo dei reati-presupposto confermano la necessità, per le imprese, di adottare e aggiornare costantemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a garantire la compliance normativa e l’efficacia esimente.
Avv. Maria Giovanna Politano – Avv. Gabriella Cavallo
